Molti consiglieri comunali PENSANO, magari ignorantemente, DI NON ESSERE RESPONSABILI per tutto quello che si vota in un ente comunale.
NON È COSÌ!
Ciò assume particolare rilevanza della responsabilità degli amministratori della cosa pubblica.
Pertanto il Comune ha assunto un’indiscussa centralità dato che questo rappresenta il primo ente a cui naturalmente si rivolge la comunità locale di appartenenza per avere risposte immediate circa i propri bisogni primari.
Per cui, la partecipazione diretta dei cittadini all’organo elettivo qual è il consiglio comunale, obbliga i consiglieri comunali, oltre ad essere sottoposti ad un controllo diffuso, costante ed attento da parte della cittadinanza, eventualmente, a rispondere all’autorità giudiziaria.
Se da un lato il Comune è titolare delle più importanti funzioni amministrative, dall’altro i suoi amministratori vengono conseguentemente esposti con maggiore facilità a responsabilità che, a seconda dei casi, POSSONO ASSUMERE CARATTERE CIVILE, PENALE, E/O AMMINISTRATIVO-CONTABILE.
In tanti pensano che i consiglieri comunali, sebbene costituiscano l’organo di controllo politico-amministrativo siano esclusi da responsabilità per i loro atti e votazioni.
Invece è sufficiente prendere in esame le funzioni fondamentali attribuite ai consiglieri comunali dall’art. 42 del Testo Unico per rilevare come il consiglio comunale sia competente ad adottare alcuni atti da cui possono derivare in modo immediato e diretto conseguenze dannose per l’amministrazione.
Si tratta di competenze attribuite all’organo consiliare di particolare delicatezza, specie con riguardo ad un eventuale responsabilità dei consiglieri, quali:
1) deliberazione dell’esercizio provvisorio (art. 163);
2) approvazione del bilancio di previsione, le sue variazioni e l’assestamento (art. 175);
3) ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio (art. 193);
4) riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e delle spese effettuate per lavori di somma urgenza (art. 191);
5) ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed approvazione del piano di riequilibrio pluriennale (artt. 242, 243-bis e 243-quater);
6) dichiarazione formale ed esplicita di dissesto finanziario ed approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (artt. 246 e 259);
7) approvazione del referto dell’organo di revisione su gravi irregolarità di gestione (art. 239).
A ciò si aggiunga che sono state introdotte dal legislatore specifiche ipotesi sanzionatorie a carico degli amministratori locali le quali, nella maggior parte dei casi, fanno proprio riferimento alla responsabilità dei consiglieri per le delibere assunte dall’organo collegiale.
Insomma a differenza di come si pensa, a carico dei consiglieri comunali sono espressamente previste serie responsabilità come:
- ASSENZA OD INADEGUATEZZA degli strumenti e delle metodologie DI CONTROLLO INTERNO;
- LE DELIBERE DI ASSUNZIONE MUTUI non finalizzati a spese di investimento;
- L’IMPUTAZIONE ARTIFICIOSA di entrate ed uscite in violazione del patto di stabilità;
- EVENTUALI DANNI causati all’ente con dolo o colpa grave nei cinque anni precedenti il dissesto finanziario (art. 6, Legge n. 149/2011);
- ED INFINE, eventuale CONDANNA da parte della CORTE DEI CONTI per aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario (art. 3, comma 1, lett. s), D.L. n. 174/2012).
SGF IN PIAZZA
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